Il 15 settembre 2025 è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità con cui verranno effettuati i controlli degli Enti del Terzo settore.
Il decreto stabilisce che la responsabilità primaria delle verifiche ricade sugli Uffici del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ma prevede anche il coinvolgimento, su base volontaria e previa autorizzazione, dei Centri servizi per il volontariato e delle Reti associative nazionali.
Da sottolineare come l’approvazione di questo decreto aggiunga un importante tassello alla riforma del terzo settore rendendo operativo il sistema di vigilanza, controllo e monitoraggio degli ETS iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come previsto dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017).
1. Finalità e Ambito di Applicazione
• Scopo: Il decreto definisce regole, tempi e modalità con cui il Ministero del Lavoro, gli Uffici del RUNTS e altri soggetti autorizzati svolgono le funzioni di controllo ordinario e straordinario sugli ETS.
• Chi riguarda: Si applica agli ETS iscritti nelle sezioni a) ODV, b) APS, c) Enti filantropici, e) Reti Associative g) Enti del terzo settore altri (Fondazioni, altre associazioni, rami di attività di enti religiosi…) del RUNTS.
• Esclusioni: Non si applica alle Imprese Sociali (vigilate ai sensi del D.lgs. 112/2017) e alle Società di Mutuo Soccorso.
2. Tipologie di Controllo
• Controllo Ordinario: obbligatorio e triennale per tutti gli ETS. Verifica la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS, il perseguimento delle finalità statutarie e l’adempimento degli obblighi normativi (attività diverse, volontari, bilanci, informazioni da pubblicare nei siti internet, libri sociali, impiego prevalente attività dei volontari per APS e ODV, patrimonio, nomine organi sociali, ecc…).
• Controllo Straordinario: disposto dagli Uffici RUNTS in qualsiasi momento quando necessario, sulla base di segnalazioni o esiti di controlli precedenti che richiedono approfondimenti.
👉🏻 Un regime semplificato di controllo è previsto per gli enti di minori dimensioni economiche: quelli con entrate non superiori a 60.000 € per ciascun anno del triennio precedente saranno sottoposti a verifiche ridotte, limitate ad alcuni aspetti ritenuti essenziali.
3. Soggetti che eseguono i controlli
Il sistema è misto e si basa anche sull’adesione degli ETS a eventuali reti associative:
• Soggetti Autorizzati: Le Reti Associative Nazionali (RAN) e i Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) possono essere autorizzati a controllare gli ETS loro aderenti.
• Uffici del RUNTS: Controllano direttamente gli ETS non aderenti a nessun soggetto autorizzato e si occupano di tutti i controlli straordinari.
4. Procedure e Verbali
• Comunicazioni: Tutte le comunicazioni tra controllori ed ETS avvengono esclusivamente tramite PEC.
• Verbalizzazione: Gli esiti dei controlli devono essere registrati su modelli di verbale uniformi approvati dal Ministero.
• Esito: Se emergono irregolarità sanabili, all’ente viene dato un termine per mettersi in regola. In caso di irregolarità gravi o irreperibilità, l’Ufficio RUNTS può avviare la procedura di cancellazione dal RUNTS.
5. Obblighi di Rendicontazione
• Gli Uffici RUNTS e i Soggetti Autorizzati devono caricare annualmente sul portale del RUNTS una relazione dettagliata sull’attività di controllo svolta.
6. Requisiti dei Controllori
I soggetti incaricati materialmente dei controlli (dipendenti o professionisti esterni) devono possedere specifici requisiti, come:
• Partecipazione a corsi di formazione specifici (≥40 ore).
• Comprovata esperienza triennale nel settore degli ETS.
• Appartenenza a categorie professionali già abilitate alla revisione (es. revisori contabili).
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Data e fonte: DM 07/08/2025, pubblicato in G.U. n.214
Normativa di riferimento: Artt. 93 e 96 del Codice del Terzo Settore (Dlgs. 117/2017)

